Art. 2
2 / 16In vigore dal 13 mar 1979
Le attribuzioni dell'amministrazione dello Stato in materia di ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura, esercitate, sia direttamente dagli organi centrali e periferici dello Stato, sia per il tramite di enti ed istituti pubblici a carattere nazionale o sovraprovinciale, sono esercitate dalla regione Trentino-Alto Adige, ai sensi e nei limiti di cui all', punto 8, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e con l'osservanza delle norme di cui agli articoli seguenti.
Spetta alla regione, tra l'altro, esercitare la vigilanza e la tutela sulle camere di commercio, industria, artigianato, agricoltura.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;1017#art-2