Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 13 mar 1979
È delegato alle province di Trento e Bolzano l'esercizio delle funzioni amministrative relative all'attività dei comitati provinciali per i prezzi sulla base delle norme di riforma del sistema dei prezzi controllati e comunque dal 1° gennaio 1979, salvo che dette norme di riforma non dispongano diversamente.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-31;1017#art-11