Art. 2

Art. 2

2 / 2
In vigore dal 5 ott 1978
Dalla stessa data è assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di tecnica attuariale delle assicurazioni libere sulla vita della facoltà di scienze statistiche, demografiche ed attuariali dell'Università di Roma. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 25 luglio 1978 PERTINI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1978 Registro n. 101 Istruzione, foglio n. 357
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-25;550#art-2