Art. 1
1 / 2In vigore dal 12 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 111, con cui, fra gli altri, fu assegnato un posto di assistente ordinario alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena;
Vista la nota ministeriale del 27 ottobre 1977, protocollo n. 4497/77, con cui vengono accettate le dimissioni presentate dal dott.
Alfonso Bertaglia, ultimo titolare del posto;
Accertato che alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena non ci sono assistenti in soprannumero che possano assorbire il posto di cui trattasi;
Ritenuta la necessità ed opportunità di provvedere alla utilizzazione del posto prima del 31 ottobre 1978, data di andata ad esaurimento del ruolo degli assistenti, così come previsto dall'art. 24 della legge 25 ottobre 1977, n. 808;
Vista la nota del 16 giugno 1978, con cui il titolare della cattedra di terapia medica sistematica I della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Roma rappresenta l'assoluta mancanza di personale assistente alla cattedra stessa cui afferisce un pesante lavoro didattico, scientifico e assistenziale;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
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Dalla data del presente decreto, il posto di assistente ordinario già assegnato alla cattedra di clinica ostetrica e ginecologica della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Modena con decreto ministeriale 2 luglio 1949, registrato alla Corte dei conti, addì 12 ottobre 1949, registro n. 25, foglio n. 111, già coperto dal dott. Alfonso Bertaglia, è recuperato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-20;568#art-1