Art. 1
1 / 1In vigore dal 3 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Catania e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Catania, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 176 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia, sono apportate le seguenti modifiche:
la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia;
la scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
Allo stesso elenco sono aggiunte le scuole di specializzazione in chirurgia plastica, chirurgia pediatrica, chirurgia toracica.
Gli articoli 203 e 204, relativi alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato cardiovascolare, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in cardiologia, sono abrogati e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in cardiologia
Art. 203. - La scuola di specializzazione in cardiologia ha sede presso la cattedra di cardiologia e conferisce il diploma di specialista in cardiologia.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione e, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola di specializzazione
I laureati in medicina e chirurgia in possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di 12 per anno di corso.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 204. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia umana normale ed embriologia dello apparato cardiovascolare;
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (I);
3) biochimica e biofisica;
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (I);
5) informatica medica e strumentazione biomedica.
2° Anno:
1) anatomia patologica (I);
2) fisiologia dell'apparato cardiovascolare (II);
3) patologia e clinica cardiovascolare (I);
4) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (II);
5) informatica medica e strumentale biomedica (II);
6) radiologia (I);
7) aspetti sociali ed epidemiologici delle malattie cardiovascolari.
3° Anno:
1) anatomia patologica (II);
2) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (III);
3) patologia e clinica cardiovascolare (II);
4) radiologia (II);
5) terapia medica e farmacologia clinica (I).
4° Anno:
1) semeiotica fisica e strumentale dell'apparato cardiovascolare (IV);
2) patologia e clinica cardiovascolare (III);
3) terapia medica e farmacologia clinica (II);
4) terapia chirurgica;
5) terapie intensive cardiologiche.
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche e obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esami.
Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in cardiologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento di carattere cardiologico.
L'art. 244, relativo alla scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente, che muta la denominazione in quella di scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, è soppresso e sostituito dal seguente:
Scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva
Art. 244. - La scuola di specializzazione in gastroenterologia ed endoscopia digestiva ha sede presso la cattedra di gastroenterologia (presso la clinica medica II) dell'Università di Catania e conferisce il diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Il numero massimo degli allievi è di 15 per anno di corso e complessivamente di 60 iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia clinica;
2) farmacologia clinica;
3) chimica clinica, coprologica, parassitologica;
4) genetica;
5) biostatistica ed epidemiologia.
2° Anno:
1) clinica medica generale (I);
2) clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (I);
3) anatomia ed istologia patologica (I);
4) fisiopatologia e semeiotica digestiva (I);
5) radiologia e medicina nucleare (I);
6) scienza dell'alimentazione e dietetica.
3° Anno:
1) clinica medica generale (II);
2) clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (II);
3) anatomia ed istologia patologica (II);
4) fisiopatologia e semeiotica digestiva (II);
5) radiologia e medicina nucleare (II);
6) endoscopia digestiva (I).
4° Anno:
1) clinica medica generale (III);
2) clinica e terapia del tubo digerente, fegato e pancreas (III);
3) endoscopia digestiva (II);
4) terapia intensiva;
5) gastroenterologia pediatrica;
6) elementi di chirurgia del tubo digerente, fegato e pancreas.
È obbligatorio il tirocinio pratico durante il quadriennio di studi da svolgere nell'istituto clinico sede della scuola o in reparti ospedalieri di gastroenterologia conforme alle scelte approvate dal consiglio della scuola. Ogni scuola può aggiungere a queste materie fondamentali obbligatorie delle materie complementari con corsi semestrali, in numero non superiore a 6 per la totalità del corso.
Per le materie biennali e triennali sarà dato l'esame alla fine del biennio e del triennio..
La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria.
Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni anno di corso, gli iscritti per essere ammessi agli anni successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie biennali o triennali, invece, sarà dato l'esame alla fine del biennio o del triennio.
Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in gastroenterologia ed endoscopia digestiva, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Gli articoli 251, 252, 253, relativi alla scuola di specializzazione in reumatologia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Scuola di specializzazione in reumatologia
Art. 251. - La scuola di specializzazione in reumatologia ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica I e conferisce il diploma di specialista in reumatologia.
La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia.
È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
La durata del corso di studi è di quattro anni e non è suscettibile di abbreviazioni.
Il numero massimo degli allievi è di 14 per anno di corso e complessivamente di 56 iscritti per l'intero corso di studi.
L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia, istologia e morfogenesi dell'apparato locomotore;
2) fisiologia e fisiopatologia dell'apparato locomotore;
4) microbiologia in relazione alle malattie reumatiche;
5) immunologia reumatologica;
6) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia.
2° Anno:
1) semeiotica fisica e strumentale in reumatologia (II);
2) esami di laboratorio in reumatologia;
3) diagnostica radiologica delle reumo-artropatie;
4) farmacologia reumatologica;
5) anatomia e istologia patologica delle malattie reumatiche;
6) clinica e terapia delle malattie reumatiche (I).
3° Anno:
1) clinica e terapia ortopedica (I);
2) fisiochinesiterapia reumatologica;
3) idro-climatologia di interesse reumatologico;
4) clinica e terapia delle malattie reumatiche (II);
5) reumo-artropatie professionali.
4° Anno:
1) epidemiologia e aspetti sociali dei reumatismi;
2) riabilitazione del malato reumatico;
3) clinica e terapia ortopedica (II);
4) clinica e terapia delle malattie reumatiche (III).
Art. 253. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Alla fine di ogni corso gli iscritti, per essere ammessi agli anni successivi, devono superare le prove di esame sulle materie pratiche durante l'anno. Per le materie biennali o triennali l'esame sarà sostenuto alla fine del biennio o triennio. Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in reumatologia gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia plastica, chirurgia pediatrica, chirurgia toracica.
Scuola di specializzazione in chirurgia plastica
Art. 265. - La scuola di specializzazione in chirurgia plastica ha sede presso la cattedra di chirurgia plastica ospedale Ferrarotto e conferisce il diploma di specialista in chirurgia plastica.
Art. 266. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 267. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto almeno all'inizio del corso il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 268. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbraviazioni.
Art. 269. - Il numero massimo degli allievi è di 3 per anno di corso e complessivamente di 15 iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 270. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 271. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia ed embriologia, con particolare riguardo al capo, collo, arti superiori e inferiori, organi genitali;
2) patologia generale (infezioni, flogosi, immunità etiopatogenesi delle malformazioni congenite, neoplasie maligne e benigne);
3) anatomia e istopatologia, con particolare riferimento alla malattiaustione e alle neoplasie maligne e benigne;
4) anestesiologia e rianimazione: concetti generali;
5) patologia secondaria;
6) guarigione delle ferite;
7) principi e regole pratiche di chirurgia (strumenti, sterilità, emostasi);
8) trapianti (I);
9) autoinnesti: indicazione per l'utilizzazione terapeutica di cute, derma, grasso, fascia, cartillagine, ossa, tendini, segmenti nervosi e tessuti composti;
10) semeiologia del sistema nervoso periferico.
2° Anno:
1) anatomia chirurgica;
2) tecniche e procedure operatorie in chirurgia generale e in chirurgia plastica;
3) trapianti (II);
4) omoinnesti: concetti generali (con particolare riferimento agli aspetti genetici e immunitari);
5) tipizzazione dei tessuti;
6) utilizzazione clinica degli omoinnesti;
7) etero-innesti: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica;
8) inserti non biologici: estensione e limiti della loro utilizzazione clinica;
9) traumatologia dei tessuti molli;
10) traumi complessi interessanti cute, tessuti molli e ossa;
11) shok emorragico;
12) shok traumatico;
13) shok da ustione;
14) malattia-ustione: fisiopatologia e clinica (I).
3° Anno:
1) malattia-ustione: terapia medica e chirurgica (II);
2) lesioni da raggi;
3) elementi di chirurgia addominale;
4) elementi di otorinolaringoiatria;
5) elementi di stomatologia;
6) elementi di ortopedia generale;
7) dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (I);
8) clementi di genetica.
4° Anno:
1) metodologia chirurgica differenziale;
2) malformazioni congenite del volto, delle mani e degli organi genitali;
3) agenesie;
4) chirurgia riparatrice e ricostruttiva della mano;
5) trattamento chirurgico delle lesioni del volto e delle fratture del massiccio facciale;
6) trattamento chirurgico delle deformità congenite e acquisite del naso, delle labbra, del mento, della mandibola, del palato, del pavimento dell'orbita, del padiglione auricolare;
7) metodologia chirurgica differenziale applicata ai danni anatomici e funzionali derivanti dalla paralisi del 7 Grado,;
8) chirurgia d'urgenza;
9) dermatologia generale, con specifico riferimento alle malattie o lesioni congenite di competenza plastica, passibili di trattamento chirurgico (II).
5° Anno:
1) patologia traumatica delle arterie e dei nervi periferici;
2) elementi di chirurgia vascolare;
3) microchirurgia vascolare nervosa;
4) elementi di criobiologia e crioterapia;
5) elementi di fisiochinesiterapia;
6) problemi psichiatrici e psicologici in chirurgia plastica;
7) medicina legale e delle assicurazioni, con particolare riferimento alle deformità anatomiche e alle menomazioni funzionali di origine traumatica.
Art. 272. - La frequenza alle lezioni e alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 273. - È fatto obbligo agli allievi del primo biennio a presenziare ad un minimo di 30 sedute operatorie per anni; gli allievi del 3°, 4° e 5° anno dovranno partecipare quali primi assistenti ad un numero di 50 interventi per anno.
Art. 274. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno; per le materie a corsi pluriennali l'esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi. Al termine del corso di studio per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia plastica, gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica
Art. 275. - La scuola di specializzazione in chirurgia pediatrica ha sede presso la prima patologia chirurgica dell'Università di Catania e conferisce il diploma di specialista in chirurgia pediatrica.
Art. 276. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, dal professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 277. - Possono iscriversi alla scuola i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Art. 278. - La durata del corso di studi e di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 279. - Il numero massimo degli allievi e di 3 per anno di corso e complessivamente di 15 iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 280. - L'ammissione al corso avviene per titoli ed esami.
Art. 231. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) embriologia e genetica delle malformazioni congenite;
2) anatomia patologica generale (I);
3) diagnostica radiologica e nucleare generale;
4) anestesiologia;
5) clinica pediatrica (I);
6) patologia e clinica chirurgica generale (I).
2° Anno:
1) patologia e clinica chirurgica generale (II);
2) rianimazione e terapia intensiva (II);
3) anatomia patologica generale;
4) diagnostica radiologica e nucleare delle malattie infantili;
5) clinica pediatrica (II).
3° Anno:
1) patologia e clinica chirurgica pediatrica (I);
2) endocrinologia pediatrica;
3) tecnica chirurgica generale;
4) rianimazione e terapia intensiva (II);
5) chirurgia neonatale.
4° Anno:
1) patologia e clinica chirurgica pediatrica (II);
2) neurochirurgia pediatrica;
3) tecnica chirurgica pediatrica;
4) ortopedia pediatrica;
5) chirurgia plastica e ricostruttiva pediatrica.
5° Anno:
1) patologia e clinica chirurgica pediatrica (III);
2) otorinolaringoiatria pediatrica;
3) cardiochirurgia pediatrica;
4) urologia pediatrica.
Art. 282. - La frequenza alle lezioni ed alle esercitazioni pratiche è obbligatoria. Gli allievi che non conseguono le attestazioni di frequenza sul relativo libretto non potranno essere ammessi a sostenere le prove di esame.
Art. 283. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti per essere ammessi agli anni di corso successivi, devono superare le prove di esame sulle materie impartite durante l'anno ad eccezione delle discipline svolte in corsi pluriennali il cui esame sarà sostenuto alla fine dei corsi medesimi.
Art. 284. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma di specialista in chirurgia pediatrica gli interessati dovranno superare l'esame di diploma consistente nella dissertazione scritta di un argomento attinente alla specializzazione.
Scuola di specializzazione in chirurgia toracica
Art. 285. - La scuola di specializzazione in chirurgia toracica ha sede presso l'istituto di patologia speciale chirurgica seconda e conferisce il diploma di specialista in chirurgia toracica.
Art. 286. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 287. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente,
Art. 288. - La durata del corso di studi è di cinque anni, non suscettibile di abbreviazione e prevede l'insegnamento di tutte le branche della chirurgia toracica, chirurgia polmonare, chirurgia cardiaca, chirurgia esofagea, chirurgia del mediastino e della parete toracica.
Art. 289. - Il numero massimo degli allievi è di 4 per anno di corso e complessivamente di 20 iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 290. - L'ammissione al corso avviene per concorso per titoli ed esami.
Art. 291. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) embriologia, anatomia descrittiva e topografia del torace e degli organi endotoracici;
2) anatomia chirurgica del torace e degli organi endotoracici;
3) anatomia patologica delle malattie del torace (I);
4) anestesia in chirurgia toracica.
2° Anno:
1) fisiopatologia dell'apparato respiratorio;
2) fisiopatologia dell'apparato cardiocircolatorio;
3) semeiotica dell'apparato respiratorio, dell'esofago e del mediastino;
4) semeiotica dell'apparato cardiocircolatorio;
5) anatomia patologica delle malattie del torace (II).
3° Anno:
1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (I);
2) patologia e clinica chirurgica delle affezioni del cuore e dei grossi vasi endotoracici;
3) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'esofago e del diaframma;
4) elementi di terapia medica delle cardio-angiopatie;
5) elementi di fisioterapia respiratoria;
6) diagnostica radiologica nelle malattie chirurgiche del torace.
4° Anno:
1) patologia e clinica chirurgica delle affezioni dell'apparato respiratorio, del mediastino e della parete toracica (II);
2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio dell'esofago, del mediastino e del diaframma (I);
3) tecnica operatoria delle affezioni del cuore, pericardio e grossi vasi endotoracici;
4) principi e tecniche della circolazione extracorporea.
5° Anno:
1) terapia intensiva e rianimazione in chirurgia toracica;
2) tecnica operatoria per le affezioni della parete toracica, dell'apparato respiratorio, dell'esofago, del mediastino e del diaframma (II);
3) terapia chirurgica della tbc pleuropolmonare.
Art. 292. - Il corso si compone di lezioni, di esercitazioni pratiche, di periodi di internato, di conferenze riguardanti argomenti specialistici, di turni in corsia ed in sala operatoria. La frequenza ai corsi, agli internati, in corsia ed in sala operatoria, alle esercitazioni è obbligatorio. In caso contrario i candidati non potranno ottenere l'attestazione di frequenza necessaria per l'ammissione agli esami.
Art. 293. - Alla fine di ciascun anno di corso gli specializzandi che abbiano ottenuto la firma di frequenza dovranno sostenere un esame di profitto sulle materie di insegnamento il cui superamento è condizione necessaria ed indispensabile per ottenere l'iscrizione all'anno successivo e, per quelli che sono stati iscritti al quinto anno, per l'ammissione all'esame di diploma. Durante il corso gli specializzandi frequenteranno la sala operatoria in maniera assidua, dovranno assistere a numerosi interventi di chirurgia toracica ed essere in grado di eseguirne essi stessi.
Art. 294. - Per tutti gli specializzandi che hanno superato gli esami dei cinque anni, alla fine del quinto anno di corso ha luogo l'esame di diploma, consistente nella presentazione e discussione di una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia toracica concordata con la direzione della scuola.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 luglio 1978
PERTINI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 settembre 1978
Registro n. 100 Istruzione, foglio n. 229
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-13;535#art-1