Art. 1
1 / 1In vigore dal 8 set 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430, con il quale venne approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio di Milano, con esclusione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale;
Visto il regio decreto 11 maggio 1922, n. 711, con il quale nel modificare tale tariffa è stata confermata la predetta esenzione;
Vista la deliberazione n. 24 del 10 gennaio 1977, con cui la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano ha richiesto la fissazione dei diritti di quotazione per taluni titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori;
Visto l'art. 53 del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, con il quale sono stabiliti la forma e l'organo competente per l'emanazione dei provvedimenti inerenti ai diritti di borsa;
Sulla proposta del Ministro del tesoro;
Decreta:
Articolo unico
La tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Milano per la quotazione dei titoli ammessi di diritto alla quotazione ufficiale presso la locale borsa valori è stabilita nella seguente misura:
a) titoli del debito pubblico |
titoli delle aziende autono- |
me dello Stato |
titoli emessi da regioni, > esenti
province e comuni |
obbligazioni fondiarie ed |
edilizie |
b) titoli garantiti dallo Stato |
titoli assimilati o parifi- | diritto fisso lire 100.000
cati alle obbligazioni fon- | diritto proporzionale
diarie ed edilizie > L. 1.000 per ogni L. 1.000
titoli assimilati o parifi- | per capitale in circola-
cati alle cartelle di cre- | zione
dito comunale e provinciale |
L'ammontare dei diritti da corrispondere entro il mese di gennaio, si computa sul capitale nominale rappresentato dai titoli quotati ufficialmente ed in circolazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente, arrotondando al miliardo superiore.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 luglio 1978
PERTINI
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 agosto 1978
Registro n. 20 Tesoro, foglio n. 137
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-13;474#art-1