Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 1 ago 1978
Il presente decreto entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla stessa data cessa di avere efficacia, per quanto concerne i servizi straordinari svolti dal personale dell'amministrazione delle dogane e delle imposte indirette, l' del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 13 luglio 1978 PERTINI ANDREOTTI - MALFATTI - PANDOLFI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 39
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