Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 1 ago 1978
La spesa per l'applicazione del presente decreto non potrà eccedere per l'anno 1978 l'importo dei fondi stanziati o da stanziarsi su capitoli 5303, 5310, 5311 e 5312 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per lo stesso anno in applicazione degli del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, nonché in applicazione degli articoli 11, 12 e 13 della legge 15 novembre 1973, n. 734, e dell' della legge 4 agosto 1975, n. 389, e successive modificazioni, limitatamente alla parte di tali fondi destinata a retribuire le prestazioni rese oltre il normale orario dal personale di cui al precedente . Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alla ristrutturazione dei predetti capitoli di bilancio, in relazione alle esigenze connesse con l'applicazione del presente decreto.
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