Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 1 ago 1978
Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche nei confronti degli impiegati in servizio presso gli uffici doganali di confine stabiliti nel territorio degli Stati finitimi. Il particolare trattamento previsto nel precedente per i servizi prestati nelle ore notturne non è cumulabile con l'indennità di servizio notturno di cui all' della legge 15 novembre 1973, n. 734.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-13;396#art-5