Art. 4
4 / 7In vigore dal 1 ago 1978
Per ciascuna ora di lavoro straordinario prestata dal personale di cui al precedente , il compenso spettante a norma dell' del presente decreto, è maggiorato, ove occorra, di una quota il cui importo sia tale da consentire il raggiungimento di un livello orario complessivo di L. 2.250 per il personale delle carriere ausiliarie e di L. 3.000 per il personale delle altre carriere, elevate rispettivamente a L. 3.000 e 4.000 per i servizi prestati in orario notturno e nei giorni festivi. La durata del servizio e dell'orario notturno è stabilita secondo i criteri indicati nelle note in calce alle tabelle di cui ai decreti ministeriali 29 luglio 1971, 18 aprile 1973 e 14 luglio 1971, richiamati nell'art. 17 della legge 15 novembre 1973, n. 734.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-13;396#art-4