Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 1 ago 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Visto l'art. 9 della legge 22 luglio 1975, n. 382; Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734, e successive modificazioni;. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422; Ritenuta la necessità di provvedere al riordinamento della materia relativa al servizio svolti nell'interesse del commercio ovvero a richiesta ed a carico di privati o di enti dal personale dell'amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, allo scopo di avviare la riconduzione della materia stessa nell'ambito della disciplina generale del lavoro straordinario dei dipendenti civili dello Stato; Visto l'accordo intervenuto il 9 marzo 1978 fra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL; UNSA e DIRSTAT; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta: . Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di ufficio comunque rese dagli impiegati in servizio presso le dogane, presso gli uffici tecnici delle imposte di fabbricazione ed i laboratori chimici delle dogane e delle imposte indirette sono retribuite con i normali compensi orari previsti dalla disciplina generale stabilita per il lavoro straordinario dei dipendenti civili dello Stato, salvo quanto previsto nel successivo .
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