Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 nov 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1399 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1970, n. 514, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitari pareggiato di magistero di Cassino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Istituto universitario pareggiato di magistero di Cassino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 24 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in materie letterarie, sono aggiunti i seguenti insegnamenti: pedagogia sociale; storia della filosofia medioevale; storia della filosofia moderna e contemporanea; filosofia della religione; teoria e tecniche delle comunicazioni di massa; estetica; bibliografia e biblioteconomia. All'elenco degli insegnamenti complementari dal corso di laurea in pedagogia sono aggiunti i seguenti insegnamenti: pedagogia sociale; storia della filosofia medioevale; storia della filosofia moderna e contemporanea; filosofia della religione; teoria e tecniche delle comunicazioni di massa; estetica; bibliografia e biblioteconomia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1978 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1978 Registro n. 112 Istruzione, foglio n. 335
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-07-06;663#art-1