Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 14 nov 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2846, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Genova e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: Art. 77 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze naturali sono aggiunte le seguenti materie: anatomia vegetale; citologia ed embriologia vegetale; didattica delle scienze naturali; filosofia della scienza; ecologia vegetale; geologia del quaternario; geopedologia; meteorologia; micologia; paleontologia dei vertebrati; entomologia. Art. 78 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze biologiche sono aggiunte le seguenti materie: endocrinologia comparata; neurologia comparata; fisiologia comparata; citologia; zoologia dei vertebrati; protozoologia; fisiologia cellulare; anatomia vegetale; citologia ed embriologia vegetale; ecologia vegetale; fitosociologia; micologia; entomologia; zoogeografia; planctologia. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 luglio 1978 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1978 Registro n. 112 Istruzione, foglio n. 334
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