Art. 1
1 / 1In vigore dal 3 set 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 2 febbraio 1973, n. 12, concernente natura e compiti dell'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio e riordinamento del trattamento pensionistico integrativo a favore degli agenti e dei rappresentanti di commercio;
Visto l'art. 6, ultimo comma, della legge suindicata, il quale prevede che le aliquote contributive, il massimale e l'importo minimo dei contributi possono essere variati con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O., in relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle risultanze di gestione;
Considerato che in relazione al fabbisogno dell'Ente ed alle risultanze di gestione si sono realizzate le condizioni per disporre la variazione dell'aliquota contributiva, del massimale e dell'importo minimo dei contributi di cui al primo comma del predetto art. 6;
Sentito il consiglio di amministrazione dell'E.N.A.S.A.R.C.O.;
Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale;
Decreta:
Articolo unico
L'aliquota contributiva, il massimale e l'importo minimo dei contributi di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 2 febbraio 1973, n. 12, a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello della data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sono così variati:
a) aliquota contributiva: 4 per cento a carico del proponente e 4 per cento a carico dell'agente o del rappresentante di commercio;
b) massimale di contribuzione: L. 12.000.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo proponente e L. 7.500.000 annue per ciascun proponente in ogni altro caso;
c) importo minimo dei contributi: L. 240.000 annue qualora l'agente o il rappresentante di commercio sia impegnato ad esercitare la sua attività per un solo proponente e L. 120.000 annue in ogni altro caso.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 giugno 1978
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
SCOTTI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 agosto 1978
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 56
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-24;460#art-1