Art. 1

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In vigore dal 21 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Perugia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1107 e modificato con regio decreto 2 ottobre 1940, n. 1471, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Università degli studi di Perugia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso: All'art. 95 (primo comma) relativo all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia sono apportate le seguenti modifiche: le scuole di specializzazione in oculistica e in odontoiatria e protesi dentaria mutano rispettivamente la denominazione in "oftalmologia e in "odontostomatologia". La scuola di specializzazione in oculistica di cui all'art. 108 muta la denominazione in quella di "oftalmologia". Il terzo comma dell'art. 117, relativo alla scuola di specializzazione di odontoiatria e protesi dentaria, che muta la denominazione in quella di "odontostomatologia", è abrogato e sostituito dal seguente: "La durata dei corsi della scuola è di tre anni non suscettibile di abbreviazione e la frequenza è obbligatoria per l'intero anno accademico. Le vacanze sono conformi al calendario universitario, con un solo mese completo estivo (agosto)". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 1978 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978 Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 289
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