Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 4 ott 1978
Le disposizioni dell'articolo precedente hanno effetto dal 1 aprile 1977. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 giugno 1978 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI ANDREOTTI - MALFATTI - ROGNONI - PANDOLFI - MORLINO Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 51
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