Art. 2
2 / 2In vigore dal 4 ott 1978
Le disposizioni dell'articolo precedente hanno effetto dal 1 aprile 1977.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 giugno 1978
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
ANDREOTTI - MALFATTI - ROGNONI - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 settembre 1978
Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 51
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-22;543#art-2