Art. 9

Art. 9

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In vigore dal 5 nov 1978
Al personale insegnante e non insegnante che ne faccia richiesta è concesso, nell'ambito del centro residenziale e nei limiti delle disponibilità, un alloggio di servizio proporzionato alle caratteristiche e alle dimensioni del nucleo familiare. L'assegnazione avviene in relazione alle caratteristiche degli alloggi disponibili, mediante graduatoria formulata dal consiglio di amministrazione dell'Università in base a punteggi riferiti all'anzianità di servizio e al reddito annuo complessivo del nucleo familiare. Gli assegnatari sono tenuti a rimborsare all'amministrazione del centro le spese per l'erogazione dei servizi connessi all'uso dell'alloggio, compreso un rimborso per l'uso eventuale dell'arredo.
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