Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 5 nov 1978
La pulizia degli alloggi deve essere assicurata dagli assegnatari, che hanno altresì la responsabilità della buona conservazione degli arredi, delle attrezzature e del materiale che sono dati loro in uso. La pulizia delle parti comuni rientra nella gestione dei servizi di cui al successivo .
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-19;632#art-8