Art. 8
8 / 12In vigore dal 5 nov 1978
La pulizia degli alloggi deve essere assicurata dagli assegnatari, che hanno altresì la responsabilità della buona conservazione degli arredi, delle attrezzature e del materiale che sono dati loro in uso.
La pulizia delle parti comuni rientra nella gestione dei servizi di
cui al successivo .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-19;632#art-8