Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 5 nov 1978
Gli assegnatari di assegni di formazione didattica e scientifica, di borse di studio o di addestramento e di contratti quadriennali possono essere alloggiati presso il centro residenziale.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-19;632#art-7