Art. 5

Art. 5

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In vigore dal 5 nov 1978
Il centro residenziale si articola in quartieri. Ciascun quartiere comprende edifici destinati a residenze ed edifici destinati a servizi comunitari. Tutti i membri, docenti e non docenti, e tutti gli studenti, anche non residenti, dell'Università, sono assegnati ad un quartiere per poter fruire dei servizi comunitari offerti dal quartiere stesso. I docenti sono tenuti a svolgere una attività di consulenza didattica e di assistenza a favore degli studenti del loro quartiere ed in particolare degli iscritti al primo anno di corso.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-19;632#art-5