Art. 3

Art. 3

3 / 12
In vigore dal 5 nov 1978
Alle spese occorrenti per il funzionamento del centro residenziale provvederà ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 442, l'Università degli studi della Calabria, attingendo anche ai contributi ad essa assegnati dal Ministero della pubblica istruzione. Per la realizzazione dei compiti istituzionali del centro, l'Università può chiedere finanziamenti e stipulare convenzioni con la Cassa per il Mezzogiorno, la regione Calabria e con altri enti pubblici e privati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-19;632#art-3