Art. 2
2 / 12In vigore dal 5 nov 1978
Il centro residenziale ha sede nel comprensorio edilizio dell'Università degli studi della Calabria.
Per la realizzazione dei fini istituzionali previsti dalla legge, il consiglio di amministrazione dell'Università:
a) cura la gestione e l'amministrazione del centro residenziale;
b) determina i beni del proprio patrimonio da destinare alle attività del centro;
c) determina il contingente del proprio personale non docente da utilizzare per il funzionamento del centro;
d) imputa ad apposita gestione separata del proprio bilancio le entrate e le uscite che attengono alla gestione del centro.
Nell'inventario dei beni dell'Università sono indicati quelli destinati al centro.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-19;632#art-2