Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 21 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Università di Catania, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1073 e modificato con regio decreto 16 ottobre 1940, n. 1527, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1185, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1978, n. 134; Ritenuta l'opportunità di rettificare il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1185, nel senso che nell'art. 51, per meno errore di trascrizione l'insegnamento di diagnostica e chirurgia endoscopica è stato denominato diagnostica chirurgica endoscopica; Visti gli atti; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1977, n. 1185, citato nella premessa, è rettificato nel senso che nell'art. 51 la denominazione dell'insegnamento complementare di "Diagnostica chirurgica endoscopica" deve intendersi: "Diagnostica e chirurgia endoscopica". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 giugno 1978 p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978 Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 296
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