Art. 1
1 / 1In vigore dal 20 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Milano e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 148 - all'elenco delle scuole di specializzazione annesse alla facoltà di medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.
Dopo l'art. 264, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva.
Scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva
Art. 265. - La scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva ha sede presso l'istituto di patologia chirurgica 3° dell'Università di Milano e conferisce il diploma di specialista in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia di gestiva.
Art. 266. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Art. 267. - Possono iscriversi alla scuola di specializzazione i laureati in medicina e chirurgia. È richiesto almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dalla autorità competente.
Art. 268. - La durata del corso di studi è di cinque anni e non è suscettibile di abbreviazione.
Art. 269. - Il numero massimo degli allievi è di 20 per anno di corso e complessivamente di 100 iscritti per l'intero corso di studi.
Art. 270. - L'ammissione al corso avviene per titolo ed esami.
Art. 271. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
1° Anno:
1) anatomia descrittiva e topografica specialistica (I corso);
2) fisiopatologia e semeiotica funzionale (I corso)
3) anatomia ed istologia patologica (I corso);
4) patologia chirurgica (I corso).
2° Anno:
5) anatomia descrittiva e topografica specialistica (II corso);
6) fisiopatologia e semeiotica funzionale (II corso);
7) anatomia ed istologia patologica (II corso);
8) patologia chirurgica (III corso);
9) semeiotica chirurgica (I corso);
10) radiologia e medicina nucleare (I corso);
11) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (I corso).
3° Anno:
12) patologia chirurgica (III corso);
13) semeiotica chirurgica (II corso);
14) radiologia e medicina nucleare (II corso);
15) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (II corso);
16) clinica e terapia chirurgica (I corso);
17) tecniche operatorie (I corso).
4° Anno:
18) semeiotica chirurgica (III corso);
19) radiologia e medicina nucleare (III corso);
20) endoscopia digestiva diagnostica e terapeutica (III corso);
21) clinica e terapia chirurgica (II corso);
22) tecniche operatorie (II corso);
23) anestesia e rianimazione;
24) riabilitazione in chirurgia digestiva.
5° Anno:
25) clinica chirurgica e terapia chirurgica (III corso);
26) tecniche operatorie (III corso);
27) chirurgia d'urgenza dell'apparato digerente;
28) chirurgia pediatrica dell'apparato digerente;
29) terapia intensiva.
Art. 272. - La frequenza alle lezioni, alle esercitazioni pratiche, ai periodi di internato, è obbligatoria per l'ammissione agli esami; il superamento degli esami di ciascun anno sarà condizione indispensabile per l'iscrizione all'anno successivo.
Art. 273. - Al termine del quinquennio per ottenere il diploma, i candidati dovranno presentare una dissertazione scritta su un argomento di chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva da discutere davanti all'apposita commissione e dovranno inoltre sostenere una prova clinica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 giugno 1978
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978
Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 290
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-19;594#art-1