Art. 1
1 / 1In vigore dal 19 ott 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Sassari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n. 1217, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Sassari, e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Gli articoli 78, 79, 80, 81, 86, relativi alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina o chirurgia, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:
Art. 78. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Il consiglio di ciascuna scuola si compone dei professori che vi tengono gli insegnamenti prescritti ed è presieduto dal direttore.
Art. 79. - La domanda di ammissione alla scuola è diretta al rettore dell'Università, corredata del diploma originale di maturità classica o scientifica, del diploma originale di laurea in medicina e chirurgia con le relative votazioni della carriera scolastica e di ogni altro titolo che l'aspirante ritenga presentare.
Alle scuole di specializzazione sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia, salvo diverso indirizzo. È richiesto, almeno all'inizio del corso, il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale rilasciato dall'autorità competente.
Non è permesso iscriversi contemporaneamente i più di una scuola.
Art. 80. - L'ammissione alle scuole è subordinata ad un concorso per titoli ed esami. In base a questi elementi il direttore procede alla graduatoria degli aspiranti che deve essere approvata e resa esecutiva dal preside della facoltà.
Art. 81. - Il numero degli iscritti è fissato nello statuto di ogni scuola.
Per ciascuna scuola può essere stabilito un numero minimo di iscritti; qualora questo numero non venga raggiunto il direttore della scuola ha la facoltà di non iniziare i corsi; ma se questi vengono iniziati devono essere portati a termine, qualunque sia il numero degli iscritti.
Art. 86. - Non sono consentite abbreviazioni di corso.
L'art. 87, relativo alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è soppresse con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
L'art. 91, relativo alle norme generali per le scuole di specializzazione in medicina e chirurgia, è soppresso e sostituito dal seguente:
Art. 91. - Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a pagare sono stabiliti nella misura seguente:
tassa di immatricolazione................................. L. 6.000 tassa annuale di iscrizione............................... L. 60.000 tassa di diploma.......................................... L. 6.000 soprattassa annuale esami di profitto..................... L. 7.000 soprattassa di diploma.................................... L. 3.000 tassa annuale fuori corso................................. L. 50.000 I contributi che gli iscritti sono tenuti a pagare debbono essere stabiliti prima dell'inizio dell'anno accademico dal consiglio di amministrazione dell'Università, su proposta del senato accademico udita la facoltà e le scuole interessate.
L'esonero dal pagamento delle tasse deve essere effettuato in base alla legge 18 dicembre 1951, n. 1551.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 giugno 1978
p. Il Presidente della Repubblica
Il Presidente del Senato
FANFANI
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 settembre 1978
Registro n. 104 Istruzione, foglio n. 287
Storico versioni
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