Art. 3

Art. 3

3 / 3
In vigore dal 2 ago 1978
Nell'allegato n. 1, punto 2) foraggere, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, dopo la specie "Pisum arvense L." "Pisello da foraggio" è aggiunta la specie "Poa pratensis" "Fienarola dei prati". Nell'allegato n. 2, punto a) graminacee, della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è soppressa la specie "Poa pratensis" "Fienarola dei prati". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 8 giugno 1978 LEONE ANDREOTTI - MARCORA - FORLANI - DONAT-CATTIN - OSSOLA Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 14 luglio 1978 Atti di Governo, registro n. 18, foglio n. 34
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-08;373#art-3