Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 2 ago 1978
Il quarto comma dell'art. 40 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente: "Il giudizio relativo all'idoneità delle ispezioni in campo, di cui al primo comma del presente articolo, e quello relativo all'equivalenza di cui al terzo comma, quando consentiti allo Stato membro, sono demandati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-08;373#art-2