Art. 4
4 / 4In vigore dal 16 lug 1978
Il presente decreto entra in vigore il 16 luglio 1978.
Da tale data e per un periodo massimo di novanta giorni è data facoltà all'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato di applicare alle spedizioni di merci a carro i prezzi in vigore dal 1 marzo 1977, aumentati:
del 15%, in caso di spedizioni tassabili con le classi di prezzo dalla 41 alla 87;
del 20%, in caso di spedizioni tassabili con le classi di prezzo dalla 601 alla 804 oppure in base alle tariffe speciali numeri 104, 108, 109, 110, 111.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 giugno 1978
LEONE
ANDREOTTI - COLOMBO - MORLINO - PANDOLFI MARCORA - DONAT-CATTIN
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1978
Registro n. 2 Trasporti, foglio n. 136
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-07;342#art-4