Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 16 lug 1978
Nel testo delle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato" nonché degli allegati e della appendice alle stesse, le dizioni "colli celeri" e "a resa accelerata e a resa ordinaria", riferentisi alle spedizioni in piccole partite devono essere modificate, rispettivamente, in "colli espressi" e in "di messaggerie".
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-07;342#art-3