Art. 2
2 / 4In vigore dal 16 lug 1978
Alle "Condizioni e tariffe per i trasporti delle cose sulle ferrovie dello Stato" sono apportate le seguenti modificazioni:
I. - Parte I - Condizioni:
A) Titolo I:
1) : il testo del secondo alinea del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"Può anche accordare riduzioni di tasse accessorie o facilitazioni di altro genere, a parità di condizioni e di circostanze, quando non vi si oppongano le esigenze del servizio".
2) :
Par. 1: il secondo alinea è sostituito dal seguente:
"Le spedizioni in piccole partite si distinguono in spedizioni di colli espressi e in spedizioni di messaggerie";
Par. 2: il secondo alinea è sostituito dal seguente:
"Le spedizioni di messaggerie vengono inoltrate con treni merci celeri o con altri mezzi".
B) Titolo II:
1) Capo I, art. 11:
a) Par. 1:
il punto sub b) è soppresso;
nel punto sub d), la dizione "3 metri di lunghezza" è modificata in "metri 2,5 di lunghezza";
il punto sub f) è sostituito dal seguente:
"i velocipedi usati, con o senza motore ausiliario e i ciclomotori usati di cilindrata fino a 49 cc. Gli accessori sono ammessi solo se fissati al veicolo in modo stabile";
la elencazione dei punti c), d), e), f), g), è modificata, rispettivamente, in b), c), d), e), f).
b) Par. 3: il riferimento al comma g) è modificato in f).
2) Capo II, art. 16: nel testo del paragrafo 1 la dizione "punti a), b), c), d) ed f)" è modificata in "punti a), b), c), e)";
la parola "motocicli" è sostituita con "ciclomotori".
C) Titolo III:
1) Capo I:
a) art. 18:
il testo del paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"Sono ammesse al trasporto come "colli espressi", nei limiti di peso stabiliti dall'Amministrazione, le seguenti cose:
pesci, crostacei, molluschi e frutti di mare, vivi, in appositi acquari;
pollame, cacciagione, selvaggina e piccoli animali da allevamento o da alimentazione, in gabbie, ceste o casse reticolate; carni macellate fresche, refrigerate o congelate;
pesci, crostacei e molluschi, morti; freschi o congelati;
latte fresco; burro; formaggio fresco, latticini e yogurt;
uova di pollame da cova;
materiale seminale bovino per la fecondazione artificiale;
pane fresco; paste da minestra fresche;
frutta, ortaggi e legumi in natura, freschi o congelati; funghi e tartufi freschi;
salumi freschi;
lieviti ed altri fermenti;
gelati od altri dolciumi deperibili;
fiori freschi recisi, comunque confezionati;
foglie ornamentali fresche;
semi di fungo (micelio);
schede meccanografiche; schedine (e bollini) per concorsi pronostici e relativo materiale pubblicitario;
specialità e preparazioni medicinali;
sangue umano e plasma sanguigno;
materie radioattive;
anidride carbonica solida (ghiaccio secco);
pellicole cinematografiche non infiammabili in rotoli, per spettacoli e relativo materiale pubblicitario;
numerario, carte-valori e oggetti preziosi;
apparecchi e strumenti scientifici per ospedali e laboratori di analisi cliniche. Apparecchi ortopedici.
È vietato introdurre nei colli espressi cose di cui all', Par. 1, punti 1) e 3), nonché tutte le cose pericolose e nocive di cui all'allegato 7, eccezion fatta per quelle sopra indicate.
L'Amministrazione, in relazione alle condizioni di esercizio, ha facoltà di apportare variazioni all'elenco di cui sopra, di consentirne deroghe per determinate relazioni di traffico e di prevederne l'inoltro soltanto con determinati treni";
è inserito con la numerazione progressiva 2 il seguente paragrafo: "2 - Documento di trasporto. - Le spedizioni di colli espressi possono essere effettuate, a scelta dell'utente, con scontrino, debitamente compilato e rilasciato dall'Amministrazione, ovvero con la lettera di vettura per esse prevista (art. 25)";
la numerazione degli attuali paragrafi 2, 3 e 4 è modificata, rispettivamente, in 3, 4 e 5;
è inserito con la numerazione progressiva 6 il seguente paragrafo:
"6 - Disposizioni complementari. - Per le spedizioni di colli espressi effettuate con scontrino sono applicabili, per quanto non sia diversamente regolamentato dal presente capo, le norme di cui agli articoli 12, 13 e 14".
b) l'art. 18-bis è sostituito dal seguente:
"Art. 18-bis - Messaggerie.
Par. 1 - Cose ammesse. - Sono ammesse al trasporto come "messaggerie", eventualmente sotto condizione (, Par. 2), tutte le cose ad eccezione:
a) di quelle previste dal par. 1 dell';
b) di quelle previste dalle tariffe speciali n. 106 e n. 108 - serie A;
c) di quelle pericolose e nocive che non siano specificatamente indicate nell'appendice V all'allegato n. 7;
d) di quelle soggette a rapido deperimento.
I singoli colli componenti le spedizioni di messaggerie non devono eccedere i limiti di kg 150 di peso e metri 4 di lunghezza.
Per le spedizioni da e per determinati scali, l'Amministrazione ha facoltà di modificare i limiti di peso e di dimensione di cui sopra nonché di stabilire particolari limitazioni del peso ammesso per spedizione.
Par. 2 - Documento di trasporto. - Le spedizioni di messaggerie possono essere effettuate, a scelta dell'utente, con scontrino, debitamente compilato e rilasciato dall'Amministrazione, ovvero con la lettera di vettura per esse prevista (art. 25).
Le eventuali domande di rettifica delle indicazioni risultanti dallo scontrino debbono, sotto pena di decadenza, essere formulate all'atto della consegna del medesimo, salvo il disposto dell'art. 59, paragrafo 2.
Par. 3 - Accettazione. - Per l'accettazione delle spedizioni di messaggerie valgono le disposizioni previste dal successivo art. 35.
Nel caso in cui la spedizione sia effettuata con scontrino, il pagamento delle tasse e delle soprattasse dovute all'Amministrazione deve essere eseguito in partenza.
Par. 4 - Termini di resa. - Per il termine di resa delle spedizioni di messaggerie valgono le disposizioni del successivo art. 40.
Par. 5 - Riconsegna. - La riconsegna delle cose oggetto del trasporto avviene in base alle norme previste dal successivo art. 41.
Peraltro, per le spedizioni effettuate con scontrino, la riconsegna si effettua verso restituzione dello stesso e pagamento delle eventuali somme a carico. L'Amministrazione non è tenuta ad assicurarsi che il presentatore dello scontrino ne sia legittimamente in possesso.
L'Amministrazione consegna le cose oggetto del trasporto anche all'utente che dichiari di avere smarrito lo scontrino purchè egli provi di essere l'avente diritto, rilasci ricevuta e, occorrendo, presti valida garanzia.
Per le somme a carico della spedizione che il possessore dello scontrino rifiuti di pagare all'atto della riconsegna, l'Amministrazione può esercitare il diritto di ritenzione e il privilegio richiamati all'art. 33, Par. 3.
Par. 6 - Termini per il ritiro. - Per il ritiro delle spedizioni di messaggerie i termini sono quelli stabiliti dal successivo art. 42".
c) art. 18-ter:
il titolo e il testo del paragrafo 1 e quelli del paragrafo 5 sono soppressi;
l'ultimo comma del paragrafo 3 è soppresso;
la numerazione dei paragrafi 2, 3 e 4 è modificata, rispettivamente, in 1, 2 e 3.
2) Capo III:
a) art. 25, Par. 2:
punto B: la dizione "a resa accelerata e di colli celeri" è modificata in "di colli espressi e di messaggerie";
il punto C è soppresso;
b) art. 27, Par. 1, comma b): la dizione "salva la facoltà di cui al successivo Par. 3" è soppressa.
c) art. 29, Par. 2: il penultimo alinea è soppresso.
d) art. 30, Par. 1: l'ultimo alinea è soppresso.
e) art. 35:
il testo del paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"L'Amministrazione accetta le spedizioni nei giorni feriali.
Qualora lo richiedano particolari situazioni di traffico o di esercizio, l'Amministrazione può non accettare, nei giorni di sabato, le spedizioni di messaggerie e le spedizioni a carro a resa ordinaria, anche limitatamente a determinate località o a determinate merci.
Nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato, l'Amministrazione accetta le spedizioni per le quali sia richiesto e ammesso l'inoltro con treni viaggiatori o con treni merci celeri () e quelle altre da essa stabilite eccettuate le spedizioni di messaggerie.
L'Amministrazione, quando lo ritenga necessario per eliminare gli inconvenienti derivanti al servizio da una straordinaria affluenza di spedizione o per conseguire una migliore utilizzazione del materiale rotabile durante i periodi di traffico più intenso, può, in via temporanea, accettare tutte le spedizioni nei giorni festivi riconosciuti dallo Stato.
Quando l'Amministrazione si avvale della facoltà di cui al secondo e al quarto alinea del presente paragrafo, deve darne comunicazione al pubblico due giorni prima, esponendo apposito avviso nelle stazioni alle quali il provvedimento si riferisce".
Il testo del paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"Il contratto di trasporto si intende concluso nel momento in cui l'agente incaricato dell'accettazione consegna allo speditore lo scontrino o gli restituisce la ricevuta di spedizione, dopo avervi apposto il bollo a data della stazione di partenza e la propria firma".
f) art. 37, Par. 1: l'ultimo alinea è soppresso.
g) art. 38:
Par. 1: il secondo e il terzo alinea sono soppressi;
nel testo del paragrafo 3, la dizione "o, quando del caso, il domiciliatario (art. 27, Par. 3)" è soppressa;
nel testo del paragrafo 4, la dizione "o, quando del caso, il domiciliatario designato sulla lettera di vettura" è soppressa.
h) art. 40:
Par. 1: il titolo del paragrafo è sostituito dal seguente: "Termini di resa ordinari per i trasporti a carro";
Par. 2: il testo del comma d) è sostituito dal seguente:
"d) di ore 24, salvo il caso previsto dal quarto alinea dell'art. 35, Par. 2:
per ogni giorno festivo riconosciuto dallo Stato;
per ogni giorno di sabato per il quale si applichi la disposizione di cui al secondo alinea dell'art. 35, Par. 2";
il titolo e il testo del paragrafo 4 sono sostituiti dal seguente:
"Par. 4 - Termini di resa per i trasporti di messaggerie. - L'Amministrazione deve mettere le cose oggetto del trasporto a disposizione del destinatario entro un termine massimo, decorrente dalla mezzanotte successiva alla consegna dello scontrino o della ricevuta di spedizione al mittente, computato nel modo seguente:
a) ore 12 per le operazioni terminali a partenza;
b) ore 12 per le operazioni terminali in arrivo;
c) ore 24 per i primi 300 km indivisibili di percorso;
d) ore 12 per ogni 400 km indivisibili successivi.
Per i trasporti in partenza e/o in arrivo in determinate stazioni espressamente indicate dall'Amministrazione, i termini di resa di cui alle lettere a) e b) sono ridotti della metà.
Anche per i trasporti di cui al presente paragrafo valgono i termini supplementari stabiliti nel Par. 2, ai punti c), d), e), f), g), h), m), o), p), nonché al punto a) limitatamente al periodo di 12 ore, per le spedizioni di cose che devono attraversare lo stretto di Messina, e di 24 ore, per le spedizioni di cose da trasportare con le navi traghetto FS da Civitavecchia a Golfo Aranci e viceversa".
i) art. 42, par. 2: il terzo e il quarto alinea sono sostituiti dai seguenti:
"È fatta eccezione per le spedizioni in piccole partite di colli espressi e di messaggerie le quali devono essere ritirate entro 24 ore decorrenti dopo tre ore dall'arrivo della spedizione.
I termini per l'asportazione rimangono sospesi durante i giorni festivi riconosciuti dallo Stato".
l) art. 43: il testo del paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"Agli effetti dell'applicazione delle tasse di sosta non si tiene conto dei giorni festivi riconosciuti dallo Stato e, nel caso previsto dal secondo alinea dell'art. 35, Par. 2, neanche dei giorni di sabato, allorchè detti giorni cadano, in tutto o in parte, nel periodo di giacenza delle spedizioni a carro a resa ordinaria e di quelle in piccole partite di messaggerie. È fatto salvo il caso previsto dal quarto alinea dell'art. 35, Par. 2, qualora l'Amministrazione abbia dichiarato nel prescritto avviso che i termini per il carico e l'asportazione delle cose non rimangono sospesi nei giorni festivi".
D) Titolo IV:
1) Capo II, art. 54, Par. 4: tra il primo e il secondo alinea è inserito il seguente:
"L'Amministrazione ha facoltà di ridurre l'ammontare delle soprattasse risultanti dall'applicazione del precedente punto b) se la ferrovia non abbia subito alcun danno, la sicurezza dell'esercizio non sia stata messa in pericolo e l'ammontare delle soprattasse stesse sia di entità sproporzionata rispetto all'infrazione commessa".
2) Capo III, art. 56: il secondo alinea è soppresso.
II. - Parte II - Tariffe:
A) Capo I:
1) Art. 61, Par. 2 - Tasse minime: gli importi di L. 3.000, di L. 50.000 e di L. 40.000 vengono elevati, rispettivamente, a L. 4.500, a L. 60.000 e a L. 48.000.
2) Art. 61, Par. 3, comma b): il testo del penultimo alinea è sostituito dal seguente:
"L'importo relativo al prezzo di trasporto, calcolato come previsto al precedente alinea, con l'aggiunta di eventuali tasse, soprattasse, diritti o altre somme a qualsiasi titolo dovute, si arrotonda alle cento lire superiori".
3) Il titolo e il testo dell'art. 62 sono soppressi.
4) Art. 63, Par. 2: il testo dei commi a) e b) del primo alinea è sostituito dal seguente:
"a) carri a 2 assi, esclusi quelli di cui al successivo comma b): L. 30.000;
b) carri a 3 o più assi od a carrelli;
carri coperti a 2 assi di capacità superiore a 70 m*m*m (*):
L. 45.000".
5) Art. 64:
Par. 2: il testo del comma d) è sostituito dal seguente:
"d) quelle costituite di colli aventi lunghezza e/o peso unitario eccedenti i limiti stabiliti dall'articolo 18-bis";
il testo del comma i) è sostituito dal seguente:
"i) quelle di veicoli di peso unitario superiore a kg 150, tassati in base alla T.S. 105";
6) Art. 65, Par. 3:
al secondo alinea, gli importi della tassa di percorso di L. 2.100 e di L. 10.500 sono elevati, rispettivamente, a L. 2.600 e a L.
13.000;
al terzo alinea, l'importo della tassa di L. 170 per carro e per chilometro è elevato a L. 205.
7) Art. 66, Par. 4, primo alinea: il testo del comma a) viene sostituito dal seguente:
"a) se costituite esclusivamente da merci tassabili con le classi dalla 41 alla 87, sul peso totale delle merci stesse, in base alle classi 41, 47, 53 o 55 vincolate, rispettivamente, al peso minimo di 6, 10, 15 o 20 tonnellate";
8) Art. 67, Par. 1:
la tabella delle soprattasse, di cui al comma b), è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 10 al presente decreto;
la tabella delle soprattasse, di cui al comma c), è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 11 al presente decreto.
9) Art. 70: i testi del secondo e quarto alinea sono soppressi.
B) Capo II, art. 71:
1) Par. 1: il testo del secondo alinea è soppresso.
2) Par. 2: gli importi di L. 230 e di L. 145 relativi all'utilizzazione dei bagagliai sono elevati, rispettivamente, a L. 280 e a L. 180.
3) Par. 3: il testo del paragrafo è sostituito dal seguente: "Le cose seguenti si tassano in base al peso fisso per ciascuna di esse indicato:
ciclomotori usati di cilindrata fino a 49 cmc e velocipedi con motore ausiliario, usati, per ogni unita............ kg 75 velocipedi usati senza motorino, per ogni unita...... Kg 20 carrozzelle e tricicli (anche con motorino), usati, per persone impedite, per ogni apparecchio................ Kg. 20 velocipedi e tricicli, usati, per bambini, per ogni unita. Kg. 20 carrozzelle, passeggini e girelli, usati, per bambini, per ogni unita............................. Kg. 20
4) Par. 4: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 12 al presente decreto.
C)Capo III art. 72:
1) Par. 1: il deposito di L. 185.000 per la richiesta ti treno speciale è elevato a L. 222.000;
2) Par. 2: gli importi della tariffa del treno speciale di L. 3.450 e del relativo prezzo minimo di L. 185.000 sono elevati, rispettivamente, a L. 4.200 e a L. 222.000; la tassa di L. 170 per carro e per chilometro è elevata a L. 205.
D) Capo IV, tariffa n. 1:
1) il testo del titolo II - resa, è sostituito dal seguente: "Spedizioni di colli espressi. - I termini di resa sono quelli di cui all'art. 18, Par. 4.
Spedizioni di messaggerie. - I termini di resa sono quelli di cui all'art. 40, Par. 4".
2) Titolo III - prezzi, i titoli e le relative tabelle della serie A, B e C sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 13 al presente decreto.
3) Titolo IV: disposizioni comuni alla serie A, B, C riguardanti il peso tassabile, il riferimento alla serie C è annullato.
4) Titolo IV: condizioni particolari, condizione particolare 3a - Consegna a domicilio: l'ultimo alinea è soppresso.
E) Capo V:
1) Tariffa speciale n. 103: la tabella di cui al titolo III - prezzi, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 14 al presente decreto.
2) Tariffa speciale n. 104: la tabella di cui al titolo III - prezzi, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 15 al presente decreto.
3) Tariffa speciale n. 105:
titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 16 al presente decreto;
titolo IV, condizione particolare 2a, comma d);
la tassa di L. 170 per carro e per chilometro è elevata a L.
205.
4) Tariffa speciale n. 106, titolo III:
l'importo della tassa sul valore per ogni cento chilometri indivisibili e per ogni mille lire indivisibili di L. 7,80 e di L. 2,00 con il minimo di L. 1.000 per spedizione, è elevato, rispettivamente, a L. 9,40, a L. 2,40 e a L. 1.200.
5) Tariffa speciale n. 107: la tabella di cui al titolo III - prezzi, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 17 al presente decreto.
6) Tariffa speciale n. 108:
titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 18 al presente decreto;
condizione particolare 2a: la tassa di sorveglianza di L. 1.200 è elevata a L. 1.440;
condizione particolare 4a: la tassa di L. 170 per carro e per chilometro è elevata a L. 205.
7) Tariffa speciale n. 109:
titolo III: la tabella dei prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 19 al presente decreto;
titolo IV, condizione particolare 2a: la tassa di L. 4.300 per il nolo di addobbi funebri è elevata a L. 5.200.
8) Tariffa speciale n. 110, titolo III:
la tabella dei prezzi di cui al punto 4 è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 20 al presente decreto;
il testo del punto 12 è sostituito dal seguente:
"12) Alla spedizione di due o più "grandi containers" carichi o vuoti, caricati nello stesso carro - se effettuata dallo stesso mittente allo stesso destinatario e dalla stessa stazione mittente alla stessa stazione destinataria - si applicano:
a) i prezzi competenti della categoria 40 se trattasi di due "grandi containers" carichi della categoria 20 il cui peso lordo complessivo non superi 36 tonn., oppure di due "grandi containers" vuoti della categoria 20;
b) i prezzi competenti della categoria 40 maggiorati del 50% se la somma delle categorie dei "grandi containers" concaricati è superiore a 40 ma non eccede 60, oppure se trattasi di due "grandi containers" carichi della categoria 20 il cui peso lordo complessivo superiori 36 tonnellate;
c) i prezzi competenti della categoria 40 maggiorati dell'80% in tutti gli altri casi".
9) Tariffa speciale n. 111: la tabella di cui al titolo III - prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 21 al presente decreto.
F) Capo IV:
1) Tariffa eccezionale n. 201: la tabella di cui al titolo I - limiti di applicazione e prezzi è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 22 al presente decreto.
2) Tariffa eccezionale n. 203: le tabelle di cui alle serie A, B e C sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 23 al presente decreto.
3) Tariffa eccezionale n. 204: la tabella di cui al titolo II - prezzi, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 24 al presente decreto.
4) Tariffa eccezionale n. 209: la tabella è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 25 al presente decreto.
5) Tariffa eccezionale n. 216: la tabella è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 26 al presente decreto.
6) Tariffa eccezionale n. 221:
a) le tabelle di cui alle serie A, B e C sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 27 al presente decreto;
b) condizione particolare 2a: la tassa di prenotazione di L. 1.700 dovuta per il traghettamento delle autovetture è elevata a L. 2.100;
c) condizione particolare 6a:
il prezzo di L. 3.500 per gli adulti e di L. 1.750 per i ragazzi, è elevato, rispettivamente, a L. 4.200 e a L. 2.100;
la tabella dei supplementi per i posti in poltrona o in cabina è sostituita da quella riportata nell'Allegato n. 28 al presente decreto;
d) condizione particolare 7a:
la tassa di L. 2.800 per ogni 25 chilogrammi indivisibili di bagaglio a mano eccedenti il peso di chilogrammi 50, è elevata a L. 3.400;
la tassa di L. 1.400 per capo o di L. 1.060 per ogni 10 chilogrammi indivisibili, prevista per gli animali vivi trasportati dai passeggeri, è elevata a L. 1.700 per capo o a L. 1.300 per ogni 10 chilogrammi indivisibili;
e) condizione particolare 10a: il prezzo fisso di L. 12.000 previsto nel testo del primo e del secondo alinea è elevato a L.
14.400.
7) Tariffa eccezionale n. 251, titolo III, nota:
il testo del comma c) è sostituito dal seguente:
"I trasporti sono tassati sulla distanza complessiva fra la stazione di partenza ed il punto di confine in base alle tariffe interne";
il testo del penultimo alinea del comma e) è soppresso.
G) Capo VII:
1) Titolo A) Spedizioni a bagaglio: la tabella di cui alla serie la è sostituita da quella risultante nell'allegato n. 29 al presente decreto.
2) Titolo B) Spedizioni a carro:
a) punto 1 - classi dalla n. 41 alla n. 87: le tabelle dei prezzi sono sostituite da quelle risultanti dall'allegato n. 30 al presente decreto;
b) punto 2 - classi dalla 601 alla 820: le tabelle dei prezzi sono sostituite da quelle risultanti nell'allegato n. 31 al presente decreto.
III. - Parte III - Nomenclatura e classificazione delle cose spedite a carro: la classificazione relativa alle voci di nomenclatura riportate nell'allegato n. 32 al presente decreto è sostituita da quella risultante, nello stesso allegato, in corrispondenza di ciascuna voce.
IV. - Allegati:
A) Allegato n. 1:
il testo delle tabelle delle tasse accessorie e sostituito da quello risultante nell'allegato n. 33 al presente decreto;
nella tabella per il computo della tassa per la dichiarazione dell'interesse alla riconsegna in servizio internazionale le tasse minime applicabili sono elevate, rispettivamente, da L. 2.800 a L. 4.000 e da L. 5.800 a L. 8.000.
B) Allegato n. 2: la tabella della tassa di utilizzazione, di cui al punto 9, è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 34 al presente decreto.
C) Allegato n. 2-ter:
1) Punto 2, lettera B): le penalità per ogni 24 ore indivisibili previste, per la mancata restituzione o scambio, in L. 80 per le palette e in L. 130 per i paretali mobili, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 e a L. 160.
2) Punto 5:
le tasse di noleggio per paletta o per paretale mobile stabilite in L. 80 per percorrenze fino a 500 chilometri e in L. 130 per percorrenze superiori a 500 chilometri, sono elevate, rispettivamente, a L. 100 e a L. 160;
la penalità di L. 50 per ogni 24 ore indivisibili, prevista nel penultimo alinea, è elevata a L. 60.
3) Punto 8: le penalità per tardata restituzione previste nell'ultimo alinea nella misura di L. 60 e di L. 180 al giorno sono elevate, rispettivamente, a L. 70 e a L. 220.
D) Allegato n. 3: la tassa di lavatura prevista dagli nella misura di L. 18.800 è elevata a L. 24.000.
E) Allegato n. 6: le tasse e i diritti di ogni genere in esso previsti sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 35 al presente decreto.
F) Allegato n. 7:
1) : la dizione "In caso di inesatta dichiarazione" è sostituita dalla seguente: "In caso di inesatta o incompleta dichiarazione...".
2) Art. 47: la tassa fissa per la ripulitura dei carri prevista in L. 1.000 è elevata a L. 24.000.
3) Art. 135:
1) punto: la tassa di L. 170 per carro e per chilometro è elevata a L. 205;
2) punto:
a) comma a): la tassa di sosta prevista per le merci non sostanti sui carri in L. 100 per quintale indivisibile e il relativo minimo di L. 200 per spedizione sono elevati, rispettivamente, a L. 180 e a L. 360; la tassa di sosta prevista per le merci sostanti sui carri in L. 100 per quintale indivisibile e per ogni 24 ore ed i relativi minimi di L. 11.000 per carro per le prime 24 ore e di L. 16.000 per carro per ogni periodo di 24 ore successive sono elevati, rispettivamente, a L. 180, a L. 13.200 e a L. 19.200.
b) comma c): la tassa di L. 630 dovuta per la guardia speciale è elevata a L. 800.
G) Allegato n. 9: i corrispettivi di cui alle tariffe n. 1, 2 e 3 sono sostituiti da quelli riportati nell'allegato n. 36 al presente decreto.
V. - Appendice:
A) Punto 1°: le tariffe per il servizio di presa e consegna a domicilio delle merci spedite in piccole partite e dei bagagli sono sostituite da quelle riportate nell'allegato n. 37 al presente decreto.
B) Punto 2°:
1) : la tabella dei corrispettivi per il trasporto dei carri ferroviari su strada ordinaria è sostituita da quella risultante nell'allegato n. 38 al presente decreto.
2) Art. 6: la tassa di sosta del carrello di L. 3.100 per ogni ora di ritardo e il corrispettivo forfettario di L. 6.200 sono elevati, rispettivamente, a L. 3.750 e a L. 7.500.
C) Punto 3°: le misure minime di L. 50 per quintale/km e di L. 500 per spedizione e massime di L. 120 per quintale/km e di L. 1.200 per spedizione, previste al punto 6, sono elevate, rispettivamente, a L. 60, a L. 600, a L. 150 e a L. 1.500.
D) Punto 4°: il compenso di L. 160 per collo previsto nel testo della nota per i trasporti interessanti la linea Tirano-confine Svizzero è elevato a L. 200.
E) Punto 8°: la tassa di L. 4.700, prevista al comma quarto del titolo 1 e al comma terzo del titolo II, è elevata a L. 15.000.
F) Punto 9°: la tabella delle soprattasse per l'uso di determinati binari di raccordo per carico e scarico in punti determinati da contabilizzare sui documenti di trasporto è sostituita da quella riportata nell'allegato n. 39 al presente decreto.
G) Punto 14°, art. 12:
1) Il deposito per la richiesta dell'autotreno o dell'autocarro previsto al paragrafo 1 nelle misure di L. 6.400 e 3.200 è elevato, rispettivamente, a L. 7.800 e a L. 3.900.
2) Le tasse di sosta, previste al paragrafo 4 nelle misure di L. 1.600, L. 2.100, L. 2.700 e L. 3.200 sono elevate, rispettivamente, a L. 2.000, a L. 2.600, a L. 3.300 e a L. 3.900.
H) Punto 15°: il diritto fisso di L. 550 e la tassa di L. 1.750, previsti al comma quarto, sono elevati, rispettivamente, a L. 1.000 e a L. 5.000.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-07;342#art-2