Art. 1
1 / 1In vigore dal 22 giu 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1978, n. 107, con il quale è stato indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195: "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici";
Vista l'ordinanza 25 maggio 1978, con la quale l'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione ha disposto che le operazioni referendarie debbono estendersi all'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11, con il quale è stato modificato l'art. 3, terzo comma, lettera b), della legge 2 maggio 1974, n. 195, formulando correlativamente il nuovo quesito;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 70 del 1 - 2 giugno 1978, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum secondo il quesito di cui alla indicata ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum presso la Corte di cassazione;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
Decreta:
Il referendum popolare, già indetto con decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1978, n. 107, per l'abrogazione della legge 2 maggio 1974, n. 195: "Contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici", è esteso all'articolo unico della legge 16 gennaio 1978, n. 11: "Modifiche alla legge 2 maggio 1974, n. 194, concernente norme sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 giugno 1978
LEONE
ANDREOTTI - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-06;254#art-1