Art. 2
2 / 2In vigore dal 19 lug 1978
Le azioni di risparmio sono soggette ai diritti per l'ammissione a quotazione previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1957, n. 99, dal decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1957, n. 1115 e dal decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1969, n. 1233.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1 giugno 1978
LEONE
PANDOLFI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 giugno 1978
Registro n. 16 Tesoro, foglio n. 178
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-06-01;318#art-2