Art. 1
1 / 1In vigore dal 9 nov 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Bari, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2134 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2169, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Bari e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Bari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 267 è inserito il seguente nuovo articolo, relativo alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per igieniste dentali, annessa alla facoltà di medicina e chirurgia.
Scuola per igieniste dentali (scuola diretta a fini speciali)
Art. 268. - La scuola speciale per igieniste dentali è connessa alla clinica odontoiatrica.
Essa ha lo scopo di preparare le allieve a coadiuvare i medici dentisti nel campo della odontoiatria sociale e ai fini della educazione stomatologica infantile e scolastica, oltre che nella profilassi delle carie e delle malattie bucco-dentali e nella prevenzione delle anomalie dento-maxillo-facciali.
Direttore della scuola è il direttore e titolare della cattedra di clinica odontoiatrica.
Gli insegnanti della scuola sono designati dal consiglio di facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge sugli incarichi universitari.
La durata del corso per il conseguimento del diploma di igienista dentaria è di due anni.
Il numero complessivo delle iscritte alla scuola non può essere superiore a 60.
Possono essere ammesse alla scuola le aspiranti di età non inferiore a 17 anni e non superiore ai 30, in possesso di un diploma di scuola media superiore o del diploma della scuola media inferiore integrato da quello di assistente sanitaria o di ostetrica.
I necessari requisiti di buona condotta morale, civile e penale saranno accertati d'ufficio.
La domanda di iscrizione alla scuola dovrà essere presentata in carta legale entro il 15 ottobre, corredata dei titoli richiesti e del certificato di sana e robusta costituzione fisica.
È previsto un esame di ammissione consistente in una prova di cultura generale.
Le materie d'insegnamento sono:
1° Anno:
anatomia generale e oro-dentale;
microbiologia e igiene orale;
farmacologia odontostomatologica;
radiologia stomatologica;
fisiologia generale e oro-dentale;
patologia generale e oro-dentale (I anno);
odontoiatria conservativa (I anno);
odontotecnica applicata.
Esercitazioni pratiche integreranno i corsi.
2° Anno:
patologia generale e oro-dentale (II anno);
odontoiatria conservativa (II anno);
ortodonzia;
paradentologia;
protesi;
odontoiatria sociale.
Esercitazioni pratiche integreranno i corsi.
Le allieve hanno l'obbligo di frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche e alla fine di ciascun anno devono sostenere gli esami di profitto. Il superamento degli esami di profitto consente la iscrizione all'anno successivo di corso. È prevista la posizione di fuori corso.
Per l'esame finale di diploma le allieve che hanno superato gli esami di tutti gli insegnamenti prescritti, nonché le prove pratiche previste, sono ammesse a sostenere l'esame finale di diploma.
La commissione per gli esami di profitto è nominata dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola, presidente, da un professore ufficiale di materie affini e da un libero docente cultore della materia.
L'esame finale di diploma di igienista dentale consiste in un colloquio su un tema preventivamente assegnato dal direttore della scuola dinanzi ad una commissione di cinque membri, composta dal direttore della scuola e da quattro altri insegnanti della scuola nominati dal preside della facoltà di medicina e chirurgia su proposta del direttore della scuola.
Le iscritte alla scuola sono tenute al pagamento delle seguenti tasse:
tassa annuale di iscrizione.............. L. 50.000
soprattassa annuale d'esami.............. L. 15.000
tassa di diploma......................... L. 6.000
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 1978
LEONE
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 ottobre 1978
Registro n. 109 Istruzione, foglio n. 228
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-30;645#art-1