Art. 1
1 / 1In vigore dal 23 lug 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Università di Torino, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2284 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2788, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Torino e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Torino, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:
Art. 158 - all'elenco delle scuole di specializzazione in medicina e chirurgia è aggiunta la scuola di specializzazione in audiologia.
Dopo l'art. 305, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in audiologia.
Scuola di specializzazione in audiologia
Art. 306. - È istituita presso la facoltà di medicina e chirurgia la scuola di specializzazione in audiologia cui sono ammessi esclusivamente i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 307. - La scuola ha sede presso l'istituto di audiologia ed ha la durata di tre anni. Non sono ammesse abbreviazioni di corso, nè è consentita l'iscrizione contemporanea ad altra scuola di specializzazione.
Art. 308. - Il numero complessivo degli iscritti alla scuola per i tre anni è fissato ad un massimo di nove (tre per anno).
L'ammissione alla scuola avviene mediante concorso per titoli ed esami orali.
Art. 309. - Le materie di insegnamento sono:
1° Anno:
nozioni di fisica acustica;
anatomia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;
fisiologia dell'orecchio, delle vie e dei centri acustici e vestibolari;
nozioni di psichiatria.
2° Anno:
tecniche audiometriche;
nozioni di neurologia;
nozioni di vestibologia.
3° Anno:
patologia dell'udito;
terapia medica, chirurgica e protesica della sordità;
la sordità sotto il profilo sociale;
la rieducazione dell'ipoacustico.
Art. 310. - Per accedere al secondo ed al terzo anno è obbligatorio il superamento di tutti gli esami rispettivamente del primo e del secondo anno. Gli esami possono essere sostenuti solamente in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale.
Art. 311. - Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni e di svolgere un internato, di almeno dieci mesi per ogni anno accademico, presso l'istituto di audiologia, sede della scuola.
Art. 312. - La misura delle tasse per gli iscritti è fissata per ogni anno di corso come segue:
tassa di iscrizione.................. L. 18.000 soprattassa esami profitto............... L. 7.000 contributo riscaldamento................ L. 10.000 contributo attività assistenziali........... L. 1.000 contributo assistenza e infortuni............. L. 300
Art. 313. - La direzione della scuola è affidata al professore di ruolo o fuori ruolo della stessa materia della specializzazione, o, in carenza, al professore di ruolo o fuori ruolo di materia affine.
Gli insegnanti sono proposti dal direttore della scuola e scelti tra i titolari di altre cattedre della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino, tra i liberi docenti in audiologia ed in altre materie.
Art. 314. - Il diploma di specialista in audiologia viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 maggio 1978
LEONE
PEDINI
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 giugno 1978
Registro n. 67 Istruzione, foglio n. 369
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-30;344#art-1