Art. 9
9 / 13In vigore dal 14 lug 2005
I destinatari di idrocarburi soggetti ai contributi a favore del Fondo, secondo la definizione dell', paragrafo 3, della Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992, sono tenuti a comunicare entro trenta giorni dal ricevimento, anche per mezzo di lettera raccomandata, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato i quantitativi di idrocarburi ricevuti, sia che siano stati trasportati per mare e scaricati direttamente in porti o impianti terminali siti sul territorio nazionale, sia che giungano in qualsiasi impianto sito sul territorio nazionale dopo essere stati trasportati per mare e scaricati in porti o impianti terminali siti sul territorio di uno Stato non contraente.
Per "persone associate" di cui all', n. 2, lettera b), della Convenzione sul Fondo per l'indennizzo del 1992 si intendono le società indicate nell'art. 2359 del codice civile nonché gli agenti, i rappresentanti delle imprese e qualunque altra persona che agisce, anche saltuariamente, sotto la direzione e il controllo di un imprenditore.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-27;504#art-9