Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 23 feb 2010
La garanzia assicurativa può essere costituita in uno dei modi indicati dall'art. VII, par. 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 1992 ovvero, per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, dall', paragrafo 1, della Convenzione sulla responsabilità civile del 2001. Il rilascio della garanzia assicurativa è provato da apposito certificato, conforme al modello allegato alla Convenzione sulla responsabilità civile del 1992 ovvero, per i danni dovuti a inquinamento da combustibile delle navi, al modello allegato alla Convenzione sulla responsabilità civile del 2001, rilasciato da un organismo abilitato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. La garanzia assicurativa è valida ed efficace per tutto il tempo per il quale è stata rilasciata. I suoi effetti non possono essere sospesi in caso di mancato o tardivo pagamento dei corrispettivi dovuti dal soggetto obbligato nè di fallimento o di inizio delle altre procedure concorsuali a carico del soggetto stesso.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-27;504#art-8