Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 23 feb 2010
Le navi aventi una stazza lorda superiore a 1.000 tonnellate possono accedere e trattenersi nei porti nazionali e nelle stazioni terminali site nelle acque territoriali per effettuarvi operazioni commerciali e possono transitare nelle acque territoriali soltanto se sono munite del certificato assicurativo. Il comandante della nave deve curare che, durante l'accesso, il trattenimento e il transito di cui al primo comma, il certificato assicurativo di cui al medesimo primo comma sia a bordo. Il proprietario della nave è tenuto a depositare copia del certificato assicurativo presso l'ufficio di iscrizione della nave. Il proprietario, l'armatore, o il raccomandatario delle navi di cui al primo comma deve comunicare al comandante del porto, prima dell'accesso al porto e alle stazioni terminali, gli estremi del certificato assicurativo che deve essere esibito subito dopo l'arrivo dal comandante della nave. In caso di mancanza o irregolarità del certificato assicurativo il comandante del porto rifiuta l'accesso o la partenza della nave, vietando o sospendendo le operazioni di carico e scarico, e dandone immediata comunicazione all'autorità doganale agli stessi fini.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-27;504#art-6