Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 17 set 1978
Per i contratti riguardanti gli interventi urgenti in alto mare il Ministero della marina mercantile, sentito il comitato previsto dall', può provvedere a trattativa privata senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere del Consiglio di Stato sui progetti di contratto. All'esecuzione dei contratti stipulati ai sensi del comma precedente può provvedersi anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti. Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessità di assicurare l'immediata disponibilità di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministero per la marina mercantile provvede con atti di riconoscimento di debito.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-27;504#art-4