Art. 2

Art. 2

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In vigore dal 17 set 1978
Ai fini dell'adozione delle misure di cui all' della convenzione sull'intervento in alto mare, il Ministro della marina mercantile dispone, previa intesa con i Ministri degli affari esteri e della difesa e sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, l'intervento in alto mare che verrà effettuato con il concorso delle altre amministrazioni dello Stato civili e militari. La direzione di tutte le attività svolte durante la emergenza è assunta dal Ministro della marina mercantile, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nella esecuzione dei compiti d'istituto.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-27;504#art-2