Art. 8

Art. 8

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In vigore dal 12 ott 1979
Al reclutamento del personale direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo e non di ruolo dell'istituto si provvede a norma delle vigenti disposizioni, concernenti gli istituti ove si effettuano iniziative sperimentali.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-22;1105#art-8