Art. 8
8 / 11In vigore dal 12 ott 1979
Al reclutamento del personale direttivo, insegnante e non insegnante di ruolo e non di ruolo dell'istituto si provvede a norma delle vigenti disposizioni, concernenti gli istituti ove si effettuano iniziative sperimentali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-22;1105#art-8