Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 12 ott 1979
È costituito presso l'istituto di cui all' un comitato tecnico con compiti di studio dei problemi pedagogico-didattici inerenti alla sperimentazione, di ordinamento dell'azione didattica e di verifica della stessa. La composizione di tale comitato viene stabilita con apposito decreto del Ministro della pubblica istruzione. Nell'ambito del comitato tecnico di cui al precedente comma è costituito un comitato di coordinamento scientifico, avente il compito di provvedere alla impostazione ed alla verifica scientifica della sperimentazione, nonché della consulenza generale nei confronti della stessa. La composizione di tale comitato è stabilita con il predetto decreto del Ministro della pubblica istruzione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-22;1105#art-7