Art. 11

Art. 11

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In vigore dal 12 ott 1979
Per quanto non è previsto dal presente decreto, si applicano all'istituto di cui all' le disposizioni vigenti per gli istituti tecnici commerciali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 22 maggio 1978 LEONE PEDINI - ANDREOTTI - PANDOLFI Visto, il Guardasigilli: MORLINO Registrato alla Corte dei conti, addì 15 settembre 1979 Registro n. 68 Istruzione, foglio n. 131
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-22;1105#art-11