Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 12 ott 1979
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica; Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale; Veduto il regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, contenente, tra l'altro, norme sull'ordinamento degli istituti di istruzione tecnica; Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282, sul riordinamento dei servizi di vigilanza contabile e delle carriere del personale non insegnante delle scuole e degli istituti di istruzione tecnica e professionale e dei convitti annessi; Veduta la legge 30 luglio 1973, n. 477, recante delega al Governo per l'emanazione di norme sullo stato giuridico del personale direttivo, ispettivo, docente e non docente della scuola materna, elementare, secondaria e artistica dello Stato; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, relativo alla sperimentazione e ricerca educativa, aggiornamento culturale e professionale e istituzione dei relativi istituti; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione di concerto con quelli dell'interno e del tesoro; Decreta: . A decorrere dal 1 ottobre 1975 viene istituito a Cernusco sul Naviglio un istituto tecnico sperimentale avente finalità ed ordinamenti speciali.
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