Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 4 lug 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, con il quale alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze venne assegnato un posto di professore di ruolo per il raddoppiamento della cattedra di diritto penale, ai sensi della legge 24 febbraio 1967, n. 62; Visto il verbale dell'adunanza del 16 marzo 1978, nella quale la predetta facoltà ha proposto che il posto anzidetto venga trasferito al raddoppiamento (3ª cattedra) della cattedra di diritto amministrativo, in considerazione dell'elevato numero di studenti (circa 1500); Ritenuta l'opportunità dell'accoglimento della proposta di cui sopra; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 704, citato nelle premesse, è parzialmente rettificato nel senso che il posto di professore di ruolo già assegnato alla facoltà di giurisprudenza dell'Università di Firenze per il raddoppiamento della cattedra di diritto penale è trasferito al raddoppiamento della cattedra di diritto amministrativo presso la stessa facoltà. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 maggio 1978 LEONE PEDINI Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1978 Registro n. 57 Istruzione, foglio n. 354
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