Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 15 giu 1978
Agli oneri derivanti dall'attuazione delle provvidenze assistenziali di cui ai precedenti si provvede con lo stanziamento di lire centomilioni da iscriversi in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1978. All'onere di lire centomilioni di cui al precedente comma si provvede con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 9002 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1978. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-02;273#art-7