Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 15 giu 1978
Al personale insegnante non di ruolo che si trovi nelle condizioni previste dall' si applicano le disposizioni di cui all' della legge 13 marzo 1958, n. 248. Il servizio continuativo ivi contemplato è richiesto alla data del rientro nel territorio nazionale ovvero alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'immissione in ruolo decorre dall'inizio dell'anno scolastico successivo alla data del rientro.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-02;273#art-6