Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 15 giu 1978
A coloro che si trovino nelle condizioni previste dall' e che non abbiano diritto a prestazioni da parte di istituti previdenziali, è concessa assistenza sanitaria, farmaceutica e ospedaliera gratuita per un periodo non superiore a quarantacinque giorni dalla data del trasferimento. I relativi provvedimenti sono adottati dal prefetto competente, a richiesta degli interessati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-05-02;273#art-4