Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 15 giu 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87 della Costituzione; Vista la legge 14 marzo 1977, n. 73, di ratifica ed esecuzione del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, con allegati; nonché dell'accordo tra le stesse Parti, con allegati, dell'atto finale e dello scambio di note, firmati ad Osimo (Ancona) il 10 novembre 1975; Considerato che, con l', ultimo comma, lettera b), della citata legge, il Governo è stato delegato ad adottare misure assistenziali atte a facilitare lo stabilimento nel territorio nazionale dei cittadini italiani che si avvalgono della facoltà prevista dall' del predetto trattato; Consultata la giunta regionale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la commissione parlamentare prevista dall' della legge 14 marzo 1977, n. 73; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza sociale e della sanità; Decreta: . Ai cittadini italiani che si avvalgono della facoltà prevista dall' del trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, ratificato con legge 14 marzo 1977, n. 73, è erogato, a seguito del trasferimento nel territorio italiano, un contributo straordinario di lire cinquecentomila per agevolarne lo stabilimento nel territorio nazionale. Il contributo è corrisposto, su istanza degli interessati, dal prefetto della provincia in cui stabiliscono la loro residenza.
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