Art. 1
1 / 1In vigore dal 16 giu 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Viste le tabelle B, C e D relative alle piante organiche dei magistrati, allegate al decreto presidenziale 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni;
Riconosciuta la urgente necessità di aumentare gli organici dei magistrati dei tribunali di Bologna, Firenze e Torino rispettivamente nel numero di due, otto e cinque unità, quelli delle procure della Repubblica di Firenze, Roma e Torino nel numero di due unità ciascuna e di una unità quello della procura della Repubblica di Bologna, per adeguarli all'aumentato carico di lavoro che grava sui detti uffici;
Constatato che in ordine al reperimento dei posti occorrenti si palesa indispensabile ridurre di due unità la pianta organica della corte di appello di Lecce e di una unità ciascuna quelle delle corti di appello di Ancona, Bari, Caltanissetta, L'Aquila, Messina, Napoli, Palermo, Perugia e Potenza, dei tribunali di Ascoli Piceno, Agrigento, Avellino, Benevento, Lecce e Potenza e delle preture di Bologna, Bergamo e Biella;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore della magistratura nella seduta del 22 marzo 1978;
Ritenuto peraltro, che non può seguirsi la proposta dello stesso Consiglio superiore della magistratura in ordine al reperimento delle unità presso la corte di appello di Cagliari e la sezione di corte di appello di Campobasso, poiché a seguito di una più attenta valutazione delle esigenze e tenuto conto degli indici di lavoro, appare più opportuno ridurre gli organici dei magistrati presso le preture di Bari e Venezia;
Visto l', ultimo comma, della legge 4 gennaio 1963, n. 1;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
Decreta:
Le tabelle B, C e D allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1966, n. 1185, e successive variazioni, relative alle piante organiche dei magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali e procure della Repubblica ed alle preture, sono modificate, per la parte relativa agli uffici cui si riferiscono, come dalle tabelle A, B e C allegate al presente decreto vistate dal Ministro proponente.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 26 aprile 1978
LEONE
BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1978
Registro n. 14 Giustizia, foglio n. 83
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-26;227#art-1