Art. 1
1 / 1In vigore dal 30 apr 1978
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 75 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 16 del 2-7 febbraio 1978 - comunicata e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 39 dell'8 febbraio 1978, a norma dell'art. 33, ultimo comma, della citata legge - con la quale e stata dichiarata ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ad eccezione dell'art. 5 (in quanto sostituito dall'art. 2 della legge 8 agosto 1977, n. 533), secondo il quesito modificato dall'ufficio centrale per il referendum presso la Corte suprema di cassazione, con ordinanza 6 dicembre 1977;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'interno e di grazia e giustizia;
Decreta:
È indetto il referendum popolare per l'abrogazione della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, ad eccezione dell'art. 5.
I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1978.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 14 aprile 1978
LEONE
ANDREOTTI - COSSIGA - BONIFACIO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1978-04-14;106#art-1